Regolamento - Scuola Isontina di Alpinismo

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Regolamento

CORSI

1 - Possono iscriversi ai Corsi di Alpinismo solo i soci del C.A.I. in regola con il tesseramento annuo e di età non inferiore ai 18 anni;

2 - L'ammissione ai Corsi è subordinata alla presentazione di un certificato medico attestante l'idoneità fisica del richiedente allo svolgimento di attività sportiva non agonistica;

3 - Nel presentare la domanda di iscrizione ad un Corso il richiedente allegherà:
a) esibizione tessera C.A.I. in regola con il bollino attestante l'iscrizione nell'anno in corso;
b) versamento della quota di iscrizione;
c) una foto tessera;
d) un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica;

4) - La Scuola potrà modificare i programmi dei Corsi causa problemi di forza maggiore, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione ai partecipanti;

5) - I partecipanti ai Corsi saranno assicurati con la specifica polizza infortuni predisposta dalla Sede Centrale del C.A.I;

6) - Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vale quanto predisposto dalla Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci Alpinismo.



Consenso informato - Condotta del partecipante


INDICAZIONI PER UNA CONDOTTA CORRETTA DEL PARTECIPANTE
1. Le precedenti esperienze da parte dell’escursionista o alpinista sono determinanti per accettare la sua partecipazione ad un corso o ad una gita; in considerazione di ciò il partecipante ha il dovere di fornire informazioni corrette e veritiere circa le precedenti attività in montagna, le proprie capacità e conoscenze tecniche .
2. Il partecipante, con l’iscrizione al corso o alla gita, dichiara di aver preso visione delle caratteristiche dell’iniziativa, dei requisiti richiesti e di essere consapevole ed informato del fatto che l’attività in montagna presenta dei rischi e che deve possedere una preparazione fisica e tecnica adeguata al tipo di gita, sia pure in regime di accompagnamento .
3. Il partecipante deve contribuire alla buona realizzazione dell’escursione con un comportamento attento e prudente, adeguandosi alle indicazioni di chi lo guida e, in caso di disubbidienza, si assume in proprio le relative conseguenze e l’accompagnatore risulterà sollevato da responsabilità.


Allegato estratto del capitolo 3: Manuale CAI “Montagna da vivere, montagna da conoscere”
Montagna e responsabilità – a cura di Vincenzo Torti


LA CONDOTTA DELL’ACCOMPAGNATO
Quanto ora indicato a proposito dell’accompagnatore o dell’istruttore consente di proporre una chiave di lettura del rapporto di accompagnamento che individui nell’accompagnato, o nell’allievo, un coprotagonista dell’esperienza alpinistica od escursionistica, piuttosto che una sorta di “appendice” dell’accompagnatore o dell’istruttore, chiamato quest’ultimo a rispondere in ogni caso del comportamento dell’altro.
A tale proposito già si è detto degli obblighi di informazione e protezione che gravano su chi assume l’accompagnamento, la cui violazione è fonte di responsabilità, evidenziando, però, come tali obblighi gravino anche sull’accompagnato e sull’allievo.
Per cui, se attraverso la corretta informazione (e formazione nel caso delle Scuole), l’accompagnatore e l’istruttore ottengono il risultato di creare in capo all’accompagnato o all’allievo una consapevolezza ed una competenza che assumono notevole rilievo nell’ottica dello standard di condotta, a quel punto, esigibile dallo stesso, un analogo obbligo di adeguata e corretta informazione grava su coloro che vengono accompagnati, poiché è sulla base di essa che si formano le valutazioni circa l’accettazione di una richiesta di iscrizione ad un corso o ad una escursione, il livello dell’eventuale inserimento, la compatibilità della preparazione fisica e tecnica rispetto all’attività prevista e così via.
Ecco perché va fatta presente e ribadita con fermezza la necessità di rappresentare a chi dovrà essere accompagnato, come pure agli allievi dei corsi di alpinismo ed escursionismo, la necessità che anche da parte loro si presti la massima attenzione alla quota parte dei doveri di protezione di competenza, il cui contenuto è in tutto analogo a quello già esaminato parlando della condotta dell’accompagnatore: obblighi di avviso, di informazione, di comunicazione, di custodia, di cooperazione e di conservazione.
Potrebbe, quindi, sostenersi che, pur in presenza di un rapporto di accompagnamento, non viene meno il principio di autoresponsabilità desumibile non solo dall’art. 1227 c.c., ma anche dal dovere di solidarietà sociale previsto dall’art. 2 della Costituzione, correttamente inteso come “strumento per indurre anche gli eventuali danneggiati a contribuire affinchè un pregiudizio non si verifichi ed è finalizzato ad ottenere una migliore ripartizione dei compiti tra danneggiante e vittima”14.
Si aggiunga, infine, che la sussistenza di una condotta colposa ascrivibile all’accompagnato o all’allievo e la sua ricaduta nella valutazione complessiva dell’illecito è stata considerata, rilevabile d’ufficio e non solo su eccezione di parte: il che significa che se il Giudice, dalla ricostruzione dei fatti, dovesse rilevare negligenza o imprudenze o, comunque, violazioni, da parte dell’accompagnato o dell’allievo, dovrà tenerne conto in ogni caso. In sintesi: anche in capo all’accompagnato e all’allievo sussistono precisi obblighi da rispettare con diligenza e correttezza, il cui inadempimento è fonte di responsabilità concorrente, quando non addirittura esclusiva.


 
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