Scuola Isontina di Alpinismo


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La storia

Chi siamo

La scuola nasce nel 1986 da un'idea di alcuni membri del "Gruppo Roccia" della sezione CAI di Gorizia e di alcuni soci della sezione CAI di Monfalcone, con lo scopo di diffondere la preparazione alpinistica tra i soci, organizzare corsi di formazione alpinistica ai vari livelli, formare i nuovi istruttori di alpinismo, collaborare con le attività sezionali e promuovere la cultura alpinistica in tutti i suoi aspetti, nonchè la pratica dell'alpinismo ad alto livello.


LO STATUTO

COSTITUZIONE

ART.1

E' costituita a livello intersezionale una Scuola di Alpinismo a carattere permanente.
La Scuola assume la denominazione di Scuola Isontina di Alpinismo.
Le Sezioni fondatrici sono la sezione del CAI di Gorizia e la Sezione del CAI di Monfalcone.
La Scuola ha sede presso la Sezione di Gorizia.
L'affiliazione alla Scuola è consentita a tutte le Sezioni del CAI che lo richiedessero, dopo approvazione dell'assemblea della Scuola, vagliati i requisiti.
La Scuola è retta dal presente regolamento approvato dal consiglio direttivo delle Sezioni fondatrici e dalla CNSA.

ART. 2
Gli scopi che la Scuola si prefigge sono:
fornire a coloro che sentono la passione per l'alpinismo le nozioni indispensabili per poter affrontare preparati e coscienti le difficoltà e i pericoli della montagna.
elevare le capacità di quegli alpinisti di particolare attitudine che intendono dedicarsi all'alpinismo in modo razionale.
preparare elementi idonei a collaborare con la Scuola.
pervenire alla formazione di alpinisti preparati che partecipino attivamente alla vita delle Sezioni affiliate nelle loro varie manifestazioni.

PROGRAMMA

ART. 3
L'attività della Scuola è di natura prevalentemente didattica e si esplica in varie forme:
Teoria. Cioè educazione dell'alpinista, sua preparazione culturale e tecnica.
Pratica. Cioè applicazione delle nozioni acquisite, mediante esercitazioni in palestra e in montagna.
Tali attività si realizzano mediante organizzazione di corsi regolari di alpinismo nelle specialità di roccia, ghiaccio e scialpinismo, comprendenti lezioni teoriche e pratiche, di cultura alpinistica e di tecnica generale e particolare.

ART. 4
Per il conseguimento degli scopi la Scuola dispone annualmente di fondi stanziati dalle sezioni affiliate in relazione al preventivo programmatico proposto dal Direttore, di eventuali contributi erogati dalla CNSASA e da altri enti.
Dalle quote di iscrizione ai corsi organizzati e alle quote di appartenenza.
La Scuola provvederà inoltre a costituire e conservare efficacemente una dotazione di materiale alpinistico didattico ritenuto necessario allo svolgimento della propria attività.
Per la conservazione del materiale e per la regolamentazione del suo uso viene incaricata una persona appartenente alla Scuola con funzioni di magazziniere.

FUNZIONAMENTO

ART. 5
L'organico della Scuola è costituito dal Corpo Istruttori e dai Soci.
E' costituito un Direttivo formato da un Direttore, da un Segretario e da tre Consiglieri, da scegliersi all'interno del Corpo Istruttori per lo svolgimento delle pratiche di sollecita esecuzione.
Il Direttivo viene rinnovato ogni due anni nel corso di una assemblea.

ART. 6
Il Direttivo della Scuola viene nominato dall'Assemblea dei Soci.
I componenti del Direttivo potranno essere sostituiti, qualora le circostanze lo richiedessero, dall'assemblea dei Soci.
Il Direttore è tenuto a presentare all'approvazione dei Consigli Direttivi delle Sezioni affiliate il programma di massima dell'attività annuale.
Egli risponde nei confronti delle Sezioni dell'andamento della Scuola.

ART. 7
L'appartenenza alla Scuola in qualità di Socio è concessa ai soci delle sezioni del CAI affiliate alla Scuola che abbiano superato positivamente un corso di alpinismo.

ART. 8
Il corpo Istruttori è formato dai Soci della Scuola che posseggano le seguenti qualifiche:
a) Istruttore Nazionale di Alpinismo o Scialpinismo
b) Istruttore di Alpinismo o Scialpinismo
c) Istruttore di Arrampicata Sportiva
d) Guida Alpina o Aspirante
e) Aiuto Istruttore
Alle categorie a)b)c) appartengono coloro i quali abbiano superato positivamente il rispettivo corso e ottenuto il relativo diploma dal CNSASA.
Alla categoria d) appartengono i membri dell'AGAI in regola.
Alla categoria e) appartengono quelli che hanno superato positivamente l'esame che si terrà annualmente nel corso del periodo di aggiornamento Istruttori.

ART. 9
Il Corpo Istruttori verrà convocato dal Direttore della Scuola nei casi previsti dal presente regolamento e in tutti gli altri in cui egli lo riterrà opportuno.
Dovrà in ogni caso essere convocato prima dell'inizio di ogni corso.
Esso delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.

ART. 10
Gli Istruttori decadono dalla carica per revoca o dimissioni.
La revoca viene decisa a maggioranza dal Corpo Istruttori per i seguenti motivi:
gravi mancanze disciplinari.
Qualora l'istruttore non dia più sufficienti garanzie dal punto vista didattico e della sicurezza.

ART. 11
L'Istruttore che abbia svolto nell'ambito della Scuola attività alpinistica e didattica con una certa continuità per almeno 10 anni complessivi, continuerà a far parte del Corpo Istruttori con la qualifica di Emerito.

CORSI

ART. 12
La direzione di corsi di formazione e di preparazione alpinistica può essere affidata a un IA/ISA a livello aggiornato, quella dei corsi di perfezionamento deve sempre essere affidata ad un INA/INSA.
Essi sono nominati dal Direttore della Scuola sentito il parere del Corpo Istruttori.
Ogni Corso sarà disciplinato da un regolamento e da un programma specifico che saranno di volta in volta precisati e sottoposti alla approvazione della CNSASA.

ART. 13
La richiesta di iscrizione ai corsi: è aperta ai soci del CAI di ogni Sezione, di età superiore ai 16 anni.
Gli allievi di età inferiore ai 18 anni dovranno presentare autorizzazione di entrambi i genitori.
Per corsi aventi scopi particolari possono essere precisate diverse modalità di ammissione.
L'ammissione ai corsi è subordinata all'idoneità fisica per lo svolgimento di attività alpinistica, dichiarata da specifico certificato medico.

ART. 14
Il Direttore della Scuola, su proposta del Direttore del Corso ha facoltà di non ammettere o di escludere durante lo svolgimento dei corsi quegli elementi che non ritenesse idonei, o di cui non giudicasse opportuna la partecipazione ai corsi.
Il suo giudizio in merito è definitivo e inappellabile.

ART. 15
In qualsiasi circostanza gli Allievi sono tenuti ad osservare nei confronti del Direttore del Corso e dei suoi collaboratori contegno e stretta dipendenza disciplinare, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni loro impartite.

ART. 16
Al termine dei corsi la Scuola rilascerà agli allievi meritevoli l'attestato stabilito per lo scopo dalla CNSASA.

ART. 17
La Scuola declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che potessero accadere durante lo svolgimento della sua attività.
Con la loro adesione, Istruttori ed Allievi, coscienti che l'attività alpinistica svolta in palestra ed in montagna presenta caratteristiche di alto rischio, esonerano da ogni responsabilità civile e penale la Scuola e le Sezioni del CAI ad essa affiliate.
Tuttavia la Scuola provvederà ad assicurare contro gli infortuni i partecipanti ai vari corsi (Istruttori ed Allievi) secondo le modalità indicate dalla CNSASA.

ART. 18
Tutti i componenti della Scuola prestano la loro opera ai Corsi a titolo assolutamente gratuito, salvo il rimborso delle spese.

ART. 19
Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea dei Soci salvo ratifica da parte della CNSASA.

ART. 20
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni e le norme emanate dalla Commissione Nazionale Alpinismo e Scialpinismo.
Il presente regolamento è stato approvato da:

Assemblea Costituente;
Consiglio Direttiva della Sezione di Gorizia;
Consiglio Direttivo della Sezione di Monfalcone;
CNSASA.


Firmato:
Vittorio Aglialoro

Gorizia 07/12/1990


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Ultimo aggiornamento: 07/11/2008

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